La recentissima ordinanza della Corte di Cassazione nr. 9083 del 18.5.2020 Est negri della Torre nr. 9083, ribadisce la diversità strutturale tra indennizzo Inail e risarcimento del danno non patrimoniale ribadendo il principio secondo il quale “in tema di danno di danno cd differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail ex art 13 del D.Lgs nr. 38/2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dal?istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale, e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente.

DANNO DIFFERENZIALE ORD. 9083.2020